
Il tema dell’ambiente e della sua tutela, ha assunto nel tempo estrema attualità; Sino dall’emanazione del Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 non esisteva nel nostro ordinamento alcuna definizione legislativa del concetto giuridico di ambiente; infatti, la tutela penale dell’ambiente era stata affidata a diverse leggi speciali, ciascuna delle quali volta a reprimere fenomeni di minaccia degli elementi essenziali dell’ambiente, come ad esempio l’acqua, l’aria e il suolo. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e le successive modifiche.
Con la responsabilità degli enti in materia ambientale il D.lgs. 121/2011 e l’introduzione dell’art. 25 undecies nel D.lgs 231/2011 ha statuito la responsabilità per le fattispecie ambientali delle persone giuridiche responsabilità degli enti per gli illeciti ambientali che è stata recepita dalla direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente ;
L’unica vera e rilevante novità è rappresentata dall’inserimento dell’art. 25 undecies nel d.lgs. 231/2001, con cui si ascrive all’ente la responsabilità per i reati ambientali.
La nuova legge del 22 maggio n. 68 del 2015 con l’introduzione dei nuovi eco-reati e alcune criticità ancora irrisolte. Alle lacunosità insite nella disciplina della responsabilità degli enti per reati ambientali e alle problematiche applicative che essa poneva, ha posto rimedio la legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “eco-reati”. Grazie a questo intervento normativo le fattispecie a tutela dell’ambiente sono oggi costruite sotto forma di delitto, realizzando quello che è stato definito un “evento epocale” che per lungo tempo è stato atteso dagli esperti del settore che, costantemente, ne hanno richiamato l’urgenza25. La portata rivoluzionaria di questa legge viene principalmente ricondotta:
a. all’introduzione del titolo VI bis del libro secondo del codice penale intitolato dei ≪delitti contro l’ambiente≫;
b. alla collocazione sistematica del titolo di nuovo stampo a ridosso dei delitti contro l’incolumità pubblica, positivamente accolta dalla dottrina, riconoscendo lo stretto legame intercorrente tra l’ambiente e l’incolumità pubblica che certamente emerge nelle fattispecie di inquinamento ambientale aggravato e di disastro ambientale;
c. all’introduzione di fattispecie di danno e di pericolo concreto sanzionati con elevati limiti edittali di pena e pensate in relazione a una progressione di beni giuridici protetti; d. alla previsione del nuovo dolo specifico ambientale caratterizzato da un’aggravante soggettiva comune a effetto speciale;
e. e infine, all’aumento di pena per le ipotesi di associazione a delinquere o di stampo mafioso finalizzate alla realizzazione dei reati ambientali