Lo studio Legale Delisi annovera tra i propri clienti diverse azienze che hanno ottenuto i risultati sperati stante errori in contestazioni fiscali con refluenze penali Il D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha subito diverse modifiche dalla ultima Legge di conversione del D.L. 124/2019 che, all’art. 39, ridisegna la disciplina dei reati tributari ; tale riforma è improntata ad un significativo e generalizzato inasprimento delle sanzioni detentive applicabili nei confronti delle persone fisiche e all’ampliamento degli strumenti investigativi (intercettazioni) e coercitivi messi a disposizione del Pubblico Ministero nella lotta all’evasione, alla L. 103/2017 – c.d. “riforma Orlando” – con cui il Parlamento ha inciso in maniera significativa sulla disciplina in tema di prescrizione, individuando alcune ipotesi in cui il tempo necessario per il maturare di tale causa di estinzione del reato si prolunga in maniera considerevole. Evidentemente tale riforma avrà effetti anche con riferimento ai reati tributari. In proposito, si ricorda che, a seguito del DL 138/2011, la disciplina per questa tipologia di illeciti è diversa da quella prevista in termini generali per tutti gli altri reati dagli artt. 157 ss. c.p. In primo luogo, rispetto a quanto previsto nel codice penale, la prescrizione per gli illeciti fiscali è interrotta anche da atti non provenienti dall’autorità giurisdizionale ma dagli uffici dell’Erario e dall’Amministrazione finanziaria, venendo riconosciuta efficacia introduttiva al verbale di constatazione – idoneo a interrompere il corso della stessa.

Si segnala la Sentenza Penale Sent. Sez. 2 Num. 1083 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/10/2020   dove si stabilisce che :

......................avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo 1'8 febbraio 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Franca Zacco che ha chiesto la inammissibilità del ricorso e dell'avv. De Lisi..........

E' innanzitutto necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge .Come più volte spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonché, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore). Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi);motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sebbene il giudice non possa, in generale, far ricorso in sede di giudizio alle presunzioni tributarie semplici che, comportando l'inversione dell'onere della prova, sovvertono alla radice il principio della presunzione di innocenza dell'imputato, tuttavia ai fini della cautela reale è sufficiente la oggettiva sussistenza indiziaria del reato, a prescindere da qualsiasi profilo che riguardi Corte di Cassazione - copia non ufficiale Così deciso il 14/10/2020 la colpevolezza del suo autore (che potrebbe anche essere ignoto). La radicale diversità del criterio di giudizio legittima il ricorso alle presunzioni tributarie (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 26274 del 10/05/2018, Rv. 273318, secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé sole fonte di prova della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 , hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il "fumus commissi delicti" idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l'applicazione di una misura cautelare reale; nello stesso senso, Sez. 3, n. 2006 del 02/10/2014, Rv. 261928; Sez. 3, n. 26274 del 10/05/2018 - dep. 08/06/2018, P.M. in proc. Malluzzo, Rv. 27331801) 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che il tribunale ha sottolineato come nel caso in esame l'attività di indagine non avrebbe fornito alcun elemento concreto da cui desumere l'insussistenza oggettiva di parte delle operazioni, non essendovi alcun principio di prova che possa smentire la veridicità delle fatture in oggetto; ha rilevato che la ricostruzione accusatoria trascura alcuni elementi di fatto, e tra questi la circostanza che le imprese che gestivano le piattaforme sovente utilizzavano mezzi propri per il ritiro dei rifiuti conferiti dagli ambulanti, ed inoltre ha censurato il contenuto dell'appello del pubblico ministero, che a fronte del provvedimento motivato del GIP si è limitato a richiamare genericamente i calcoli effettuati dalla Guardia di Finanza, senza individuare in concreto le operazioni di sovrafatturazione asseritannente posto in essere. In conclusione il tribunale non ha escluso in linea di principio la possibilità di fare ricorso alle presunzioni tributarie, come dedotto dal ricorrente, ma ha ritenuto che nel caso in esame il calcolo induttivo dell'imponibile, fondato sulle presunzioni tributarie, non possa colmare la grave carenza probatoria riscontrata. Si tratta di motivazione non apparente che potrebbe, in ipotesi, risultare censurabile ma non in questa sede, ove può essere oggetto di valutazione soltanto il vizio di violazione di legge. 3.Si impone pertanto la inammissibilità del ricorso. P.Q.M.  Dichiara inammissibile il ricorso.